Centro Vita Nuova

Statuto

Articolo I

È costituita l’Associazione denominata “Centro Vita Nuova” – Associazione Diocesana, riconosciuta con Decreto Vescovile n.032/01 del 14 maggio 2001.

Articolo II

L’Associazione denominata “Centro Vita Nuova” si propone di affermare e promuovere il valore della persona umana fin dal concepimento e sostenere la sua piena realizzazione nel progetto di vita per essa voluto dal Creatore, ispirandosi alla visione cristiana della vita ed in piena adesione e fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica. In particolare si propone di:

  1. diffondere una “cultura della vita” che riconosca la centralità e la inviolabilità di ogni essere umano nel suo diritto alla vita dal momento del concepimento alla morte naturale, nella sua dignità in qualsiasi condizione di vita e nella sua esigenza di realizzarsi in un progetto di vita degno della sua grandezza e di sentirsi pienamente valorizzato anche nel momento della sofferenza e della morte mediante il sostegno della Fede e della Grazia, oltre che della solidarietà fraterna;
  2. proporre e diffondere una visione della sessualità come parte integrante della persona umana, inserita nella dimensione del dono totale ed esclusivo di sé, proprio sia della vocazione matrimoniale che di quella verginale, e nella quale lacastità prematrimoniale e coniugale come anche la fedeltà vengano considerate come virtù fondamentali per la piena realizzazione del dono sponsale dell’uomo e della donna;
  3. promuovere nei coniugi la consapevolezza della dignità della procreazione, attraverso la conoscenza dei ritmi naturali di fertilità iscritti nella natura “sponsale” dell’uomo e della donna e l’approfondimento etico dei valori connessi con la trasmissione della vita umana. Favorire, in tal modo, la percezione della responsabilità della procreazione, che rende i coniugi collaboratori di Dio Creatore, della bellezza e grandezza di questo compito e della gioia derivante da un atteggiamento di apertura alla vita;
  4. approfondire e testimoniare una “spiritualità della vita” che abbracci tutta l’esistenza della persona umana dal concepimento alla morte naturale e in qualunque condizione di vita, nella pienezza del suo valore, come essere creato a “immagine e somiglianza di Dio” e chiamato a realizzarsi in un progetto d’amore voluto da Dio stesso e attraverso il quale l’uomo tende alla piena comunione con Lui nella vita eterna;
  5. promuovere il valore della famiglia – fondata sul matrimonio, con le sue caratteristiche di unità, totalità, fedeltà e fecondità – come comunità d’amore e di vita, cellula fondamentale della società e piccola “Chiesa”.

Articolo III

L’Associazione attua le sue finalità attraverso tutte le attività ed iniziative ritenute utili ed opportune, ed in particolare tramite:

– un servizio di consulenza e assistenza ginecologico – ostetrica per l’adolescente, la giovane e la donna, in gravidanza e non, che, partendo da tale specifico tipo di approccio si apra all’incontro e al sostegno della singola persona, della coppia, della famiglia, in vista di una proposta educativa che faccia riferimento alle concezioni e ai valori espressi nell’Art. II del presente Statuto, e soprattutto all’accoglienza della vita concepita e alla dignità della procreazione, in rapporto sia alle peculiarità dell’amore coniugale che alla generazione stessa della vita.

Un servizio di educazione all’amore e alla procreazione responsabile, attraverso

  • una guida alla conoscenza di sé e alla maturazione individuale, sulla base di una concezione personalistica della sessualità, come espresso nell’Art. II/b del presente Statuto;
  • l’insegnamento dei Metodi Naturali di regolazione della fertilità, nel contesto dei valori della vita, del matrimonio e della famiglia;
  • un’assistenza sociale, psicologica e spirituale, anche in collaborazione con centri e strutture della medesima ispirazione;
  • iniziative concrete di solidarietà nelle situazioni di necessità, intese come aiuto alla persona nel momento di difficoltà, ma finalizzate alla responsabilizzazione e alla crescita della persona stessa, in una prospettiva di autonomia e di piena realizzazione e valorizzazione;
  • eventuali iniziative di sensibilizzazione sui valori cui si ispira l’Associazione, nonché iniziative di formazione di operatori e volontari impegnati in ambito educativo, socio sanitario e nella pastorale della famiglia.

Articolo IV

L’Associazione si propone di offrire un servizio che si differenzia da altre iniziative a carattere prettamente tecnico – sanitario, quali i servizi consultoriali, per le seguenti peculiarità:

  • la sua finalità fondamentale è la promozione dell’uomo attraverso la proposta di un cammino educativo, in riferimento non solo alla dimensione fisica e psicologica dell’individuo, ma anche a tutti i valori fondamentali della persona umana e della sua esistenza, alla luce della visione cristiana dell’uomo e della vita e in risposta ai “segni dei tempi”
  • prerogativa essenziale del servizio è l’impegno di svolgerlo in uno spirito di profonda comunione riguardo ai principi ispiratori e alle finalità proprie dell’Associazione, in un atteggiamento di collaborazione e cooperazione, attento unicamente al bene delle persone a cui il servizio si rivolge, traendo alimento nella preghiera e nella condivisione di una “spiritualità della vita” che porti asviluppare verso ogni essere umano lo stesso amore con cui il Creatore ha voluto conferirgli impareggiabile dignità chiamandolo ad essere Sua reale immagine per l’eternità.

Articolo V

L’Associazione è composta da soci “fondatori” e soci “aderenti”. Solo i soci “fondatori” hanno diritto di voto e di intervento in Assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

Articolo VI

Il nucleo originario dei soci fondatori è costituito dalle persone intervenute all’atto costitutivo. Possono, inoltre essere ammessi all’Associazione, con la qualifica di socio fondatore o di socio aderente, coloro che, condividendone i principi ispiratori e le finalità presentino domanda di adesione all’associazione e vi siano ammessi, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con la corrispondente qualifica.

Articolo VII

Non possono essere iscritti colori che aderiscono ad Associazioni o Movimenti aventi finalità contrastanti con quelle dell’Associazione o comunque le persone che svolgono attività in contrasto con i principi ispiratori e le finalità dell’Associazione.

Tutti i soci devono osservare lo Statuto. Per l’ammissione essi devono presentare richiesta al Consiglio Direttivo, che ne delibera l’accettazione, e sottoscrivere la piena adesione allo Statuto.

Organi dell’Associazione

Articolo VIII

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci “fondatori”;
  • il Consiglio Direttivo

All’interno del Consiglio Direttivo sono previste le cariche di Presidente, Vicepresidente, due Consiglieri, Segretario e Tesoriere.

L’Assemblea

Articolo IX

L’Assemblea è composta da tutti i soci “fondatori”.

Articolo X

L’Assemblea Ordinaria ha i compiti di:

  • approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e il programma delle attività per l’anno successivo proposti dal Consiglio Direttivo;
  • approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’anno precedente predisposti dal Consiglio Direttivo.
  • eleggere le cariche sociali.

L’Assemblea Straordinaria ha il compito di deliberare, dietro proposta del Consiglio Direttivo;

  • sulle notifiche dello Statuto: in prima convocazione a maggioranza, con la presenza dei due terzidegli associati, e in seconda convocazione a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti;
  • sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione; a maggioranza, con la presenza, tanto in prima che in seconda convocazione dei tre quarti degli associati, nominando contemporaneamente uno o più liquidatori in conformità a quanto previsto dall’Art. XXIII.

Articolo XI

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide se assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, con l’eccezione di quanto previsto dal precedente Art. X, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere dell’Assemblea Straordinaria sono valide se assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

Consiglio direttivo

Articolo XII

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri in conformità con quanto stabilito dall’Assemblea. Esso dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dal nucleo originario dei soci fondatori, nelle persone degli intervenuti all’atto Costitutivo.

Tali caratteristiche, nella composizione e nella durata del Consiglio Direttivo hanno lo scopo di garantire la necessaria fedeltà agli originali principi ispiratori e una linea di condotta univoca, oltre che la continuità d’azione riguardo al raggiungimento degli obiettivi propri dell’Associazione.

Nel caso venga a crearsi un posto vacante all’interno del Consiglio Direttivo, esso verrà occupato da un nuovo membro scelto fra gli altri soci fondatori, per cooptazione da parte degli altri membri del Consiglio stesso.

Articolo XIII

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge o per statuto. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l’attuazione degli scopi associativi.

Articolo XIV

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, tra l’altro:

  1. predispone e approva il regolamento di attuazione dello Statuto;
  2. delibera l’ammissione a socio di coloro che presentino domanda, accertando l’adesione dei richiedenti alle finalità dell’Associazione;
  3. conferisce la qualifica di “socio fondatore” e “socio aderente”;
  4. nomina, fra i propri membri, il Presidente, che viene confermato dall’Ordinario Diocesano, il Vicepresidente e il Tesoriere, sia nell’atto costitutivo sia in caso di vacanza; nomina tra i soci fondatori il Segretario;
  5. predispone il progetto di bilancio preventivo e il programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  6. ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti dal presidente in Via d’urgenza;
  7. delibera eventuali provvedimenti di revoca nei confronti dei soci.

L’Assistente Ecclesiastico nominato dall’Ordinario Diocesano di Porto – Santa Rufina partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo vigila affinché egli possa esercitare le proprie funzioni conformemente alla legge canonica ed al mandato del Vescovo.

Articolo XV

Le cariche sociali non sono soggette a decadenza.

Articolo XVI

Il Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti e i documenti dell’Associazione, con le limitazioni di cui al successivo punto c);
    1. convoca, per lettera o via fax, l’Assemblea dei soci fondatori nonché i membri del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza; convoca il Consiglio Direttivovia fax almeno tre giorni prima della riunione, e lo presiede;
    1. nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, può prendere nei casi di urgenza e di necessità decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sentendo almeno uno dei due Consiglieri o eventualmente il Vicepresidente e sottoponendo le decisioni prese allo stesso Consiglio per la ratifica nella sua prima riunione.

Articolo XVII

Il Vicepresidente sostituisce, in caso di impedimento temporaneo, il Presidente nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, fino alla cessazione della causa di impedimento. Egli affianca il Presidente in un rapporto di stretta collaborazione e rappresenta, all’interno dell’Associazione una figura di riferimento per quanto riguarda l’unità dell’ispirazione. In caso di impedimento permanente del Presidente o di morte, il Vicepresidente convoca, entro un mese, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo XVIII

I Consiglieri, in numero di due, affiancano, insieme al Vicepresidente, il Presidente, coadiuvandolo nelle sue decisioni e impegnandosi con lui e con il Vicepresidente nella tutela dell’autenticità e coerenza di impegno dell’Associazione, alla luce della Fede e degli insegnamenti del Magistero Cattolico, nell’attenzione costante ai valori della persona umana e della famiglia.

Le quattro figure sopra menzionate avranno anche l’impegno di animare e approfondire la spiritualità dell’Associazione perché, attraverso la preghiera e con la forza della Parola di Dio e dell’Eucarestia, i suoi membri possano operare nel mondo come docili strumenti del Signore.

Articolo XIX

Il Segretario redige, firma e conserva i verbali delle riunioni, redige e conserva i registri dei soci e gestisce l’archivio e il protocollo dell’Associazione. Egli può inoltre espletare eventuali compiti a lui demandati dal Consiglio Direttivo o specificati nel Regolamento.

Articolo XX

Il Tesoriere appone la propria firma in tutte le operazioni di carattere patrimoniale finanziario e amministra il fondo sociale con ogni necessario potere, ivi compreso quello di agire o di resistere in giudizio.

Conformemente alle direttive del Consiglio, redige lo schema del bilancio preventivo e compila il consuntivo; può inoltre espletare eventuali altri compiti a lui demandati dal Consiglio Direttivo o specificati dal regolamento.

In caso di impedimento o assenza del Segretario o del Tesoriere, questi vengono sostituiti da altri membri del Consiglio stesso, per incarico del Consiglio stesso.

Articolo XXI

In ragione dei suoi stessi principi ispiratori e delle finalità che si propone, l’Associazione non è organizzata e non opera a scopo di lucro o commerciale in genere e non contempla la distribuzione di guadagni o profitti ai suoi membri.

Le cariche associative sono gratuite e i membri dell’Associazione non sono soggetti a pagamenti o tasse.

L’Associazione può ricevere contributi volontari, donazioni e può succedere. Essa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

Recesso del socio

Articolo XXII

Ogni socio può recedere dall’Associazione notificando la propria decisione per iscritto.

Il socio recedente e quello che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell’Associazione, non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell’Associazione; esso non potrà rivendicare compensi.

Scioglimento e messa in liquidazione

Articolo XXIII

Nel caso di scioglimento in qualunque tempo e di conseguente messa in liquidazione, l’assemblea nominerà, con le modalità previste dal precedente art. X, uno o più

liquidatori su conforme indicazione dell’Ordinario Diocesano che devolveranno alla Diocesi di Porto – Santa Rufina oppure ad Enti e Persone anche giuridiche che perseguono finalità caritative, che l’Ordinario Diocesano indicherà, tutto il patrimonio dell’Associazione. La devoluzione di cui sopra avverrà al netto delle somme necessarie per la liquidazione e per le imposte, se dovute.

Articolo XXIV

L’Associazione stabilisce la propria sede legale in Cesano di Roma (Roma), Via della Stazione di Cesano n. 671, presso i locali acquistati l’11 ottobre 1995 con atto a rogito Notaio Tufani di Roma, rep. 53680/12434.

Articolo XXV

Per quanto non previste esplicitamente dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti per le Associazioni.Centro Vita Nuova